Diidrocloruro di benzidina

Ultimo aggiornamento: 08/06/2020

Codice CAS
531-85-1
Numero EINECS
208-519-6
Classe IARC
1
Formula bruta
C12H12N2 2HCl
Famiglia chimica
Sali organici
Classificazione CLP
Sinonimi

(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, dihydrochloride; Benzidine, dihydrochloride.

Organi bersaglio

Molti studi dimostrano un significativo aumento nell'incidenza di cancro della vescica nei lavoratori esposti. In un caso estremo tutti e cinque gli addetti alla produzione di benzidina esposti per quindici o più anni svilupparono cancro della vescica.

Evidenza sufficiente
Utilizzi della sostanza

Utilizzato: -come intermedio per coloranti azoici -come intermedio per prodotti chimici -come reagente per analisi del sangue -come indurente nell'industria della gomma (ad esempio per poliuretani) e nell'industria della plastica e degli adesivi -per la determinazione dei perossidi nel latte -come reagente nella stampa di sicurezza (reagisce con l'inchiostro cancellato per dare prodotti colorati) -per la determinazione di ioni e composti inorganici -per la determinazione quantitativa della nicotina -come reagente spray per gli zuccheri -per l'analisi dei metalli -come reagente cromogeno per cromatografia -per la determinazione di citocromi batterici -per la determinazione dell'acido naftalensulfonico e detergenti -per la determinazione del cloro o piridine nelle acque potabili -nella determinazione di meta e para cresoli.

Elenco lavorazioni collegate
LavorazioniValidazioneLetteraturaDitte e addetti
Industria cartotecnica. 
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici. 
Laboratori di analisi. 
Lavorazione della gomma greggia. 
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti. 
Produzione di coloranti e colori. 
Grafici ditte e addetti
Riferimenti bibliografici
Monografie IARC Suppl. 7 (1987) (p. 123)
Note aggiuntive
Agente chimico presente nell’elenco dell’Allegato VIII-quinquies del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. Art. 72-novies (Divieti) – comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies. Art. 72-novies (Divieti) – comma 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. Per questo agente il limite di concentrazione per l’esenzione è lo 0,1% in peso.
Questa pagina è stata utile?
  No
  Poco
  Abbastanza
  Molto
Non sono un robot (obbligatorio)