2-naftilamina

Ultimo aggiornamento: 13/05/2022

Codice CAS
91-59-8
Numero EINECS
202-080-4
Classe IARC
1
Formula bruta
C10H9N
Famiglia chimica
Amine aromatiche
Classificazione CLP
Sinonimi

2-aminonaftalene; 2-aminonaphthalene; 2-naftalenammina; 2-naphthalamine; 2-naphthalenamine; 2-naphthylamine; 2-naphthylamine mustard; 6-naftilamina; 6-naphthylamine; Beta-naftilamina; Beta-naphthilamine; Beta-naphthylamine; Bna; C.i. 37270; Fast scarlet base b; Na; Rcra waste number u168; Un 1650; Usaf cb-22; Beta naftilamina; 202-080-4.

Organi bersaglio

Studi epidemiologici condotti in U.S., in Italia ed in Giappone hanno evidenziato un aumento significativo di incidenza di cancro della vescica nei lavoratori esposti.

Evidenza sufficiente
Regolamento REACH
Utilizzi della sostanza

Intermedio per coloranti azoici, intermedio per la produzione di antiossidanti-presente come contaminante nel: catrame, fumo di sigaretta, in camere di distillazione a gas, come impurità nelle formulazioni commerciali della 1-naftilammina. La 2-naftilammina si forma nei processi di pirolisi dei composti organici contenenti azoto.

Elenco lavorazioni collegate
LavorazioniValidazioneLetteraturaDitte e addetti
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici. 
Industria dei prodotti tossici e corrosivi. 
Laboratori di analisi. 
Produzione di coloranti e colori. 
Produzione di pitture e vernici. 
Grafici ditte e addetti
Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 4 (1974); Suppl. 7 (1987); Vol. 99 (2010).
Hazardous Substances Data Bank (HSDB).
American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Note aggiuntive

La sostanza, per quanto riguarda l'uso come intermedio per coloranti, è stata attualmente sostituita dell'acido 2-amino-1-naftalen sulfonico. Agente chimico presente nell’elenco dell’Allegato VIII-quinquies del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. Art. 72-novies (Divieti) – comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies. Art. 72-novies (Divieti) – comma 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. Per questo agente il limite di concentrazione per l’esenzione è lo 0,1% in peso.

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