La sostanza, per quanto riguarda l'uso come intermedio per coloranti, è stata attualmente sostituita dell'acido 2-amino-1-naftalen sulfonico. Agente chimico presente nell’elenco dell’Allegato VIII-quinquies del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. Art. 72-novies (Divieti) – comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies. Art. 72-novies (Divieti) – comma 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. Per questo agente il limite di concentrazione per l’esenzione è lo 0,1% in peso.