4,4'-metilendi-o-toluidina

Ultimo aggiornamento: 08/07/2022

Codice CAS
838-88-0
Numero EINECS
212-658-8
Classe IARC
2B
Formula bruta
C15H18N
Famiglia chimica
Amine aromatiche
Classificazione CLP
Sinonimi

2,2'-dimethyl-4,4'-methylenedianiline; 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane; 3,3'-dimethyldiphenylmethane-4,4'-diamine; 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane; 4,4'-methylenediortho-toluidine; Methylenebis (ortho-toluidine); Methylenebis(2-toluidine); Methylenebis(3-methylphenylene-4-amine); Methylenebis(ortho-methylaniline).

Organi bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. Testata per via orale nel ratto e nel cane induce un'alta incidenza di carcinomi epatocellulari in entrambe le specie, tumori del polmone, della ghiandola mammaria e della pelle nel ratto, tumori del polmone nel cane.

Regolamento REACH
  • La sostanza è stata inclusa nella "Candidate List" delle sostanze potenzialmente soggette al processo di autorizzazione.
    Data di inclusione: 19 dicembre 2012

Documentazione di supporto prodotta dall'ECHA (European Chemical Agency).

Utilizzi della sostanza

Attualmente non viene usata commercialmente. Può essere utilizzata come: indurente per resine epossidiche e nella sintesi dei coloranti.

Elenco lavorazioni collegate
Riscontri
LavorazioniLetteraturaCampionamentiRegistri di patologiaSIREPDitte e addetti
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.   
Laboratori di analisi.   
Produzione di coloranti e colori.   
Produzione di polimeri sintetici ed artificiali.   
Grafici ditte e addetti
Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Suppl. 7 (1987) (p. 248)

Note aggiuntive

- Ne è proibita la produzione e ne viene fatto divieto di utilizzazione ad eccezione del caso in cui sia presente durante la lavorazione o al termine di essa in concentrazione inferiore allo 0.1 % in peso (D. Lgs. 25/01/1992 n° 77). La norma contiene le misure per la tutela dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro. Anche i sali sono soggetti alla stessa normativa. - Circolare n° 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale su :"Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n° 303); All. 1 della circolare sulle Ammine Aromatiche alloca la 2-Naftilammina al Gruppo I serie I - gruppo I : ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive; - serie I : comprende i composti e i processi produttivi industriali (auramina, fucsina, safranina T) per i quali è accertata o fortemente sospettata la capacità di aumentare significativamente nell'uomo il rischio cancerogeno

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