Restrizioni e limiti Circolare n° 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale su :"Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n° 303); All. 1 della circolare sulle Ammine Aromatiche alloca la o-Dianisidina (3,3'-dimetossi-4,4'-diamminobifenile) al Gruppo I serie III - gruppo I : ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive; - serie III : comprende i composti in cui la cancerogenicità è stata evidenziata in più esperimenti su una specie di mammiferi. La CEE associa alla classificazione la seguente nota: NOTA E: Alle sostanze aventi effetti specifici sulla salute delle persone (cfr. capitolo 4 dell'allegato VI), classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo, appartenenti alle categorie 1 o 2, viene attribuita la nota E se sono classificate anche come altamente tossiche (T+), tossiche (T), o nocive (Xn). Per dette sostanze, le fasi di rischio R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 e R 65 e tutte le combinazioni di questi frasi di rischio devono essere precedute dalla parola "anche". Esempi: R 45-23 " Può causare il cancro. Anche tossico per inalazione" R 46-27/28 "Può causare danni genetici ereditari. Anche altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione"