Restrizioni e limiti Circolare n° 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale su :"Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n° 303); All. 1 della circolare sulle Ammine Aromatiche alloca la o-Tolidina (3,3'-dimetil-4,4'-diamminobifenile) al Gruppo I serie III - gruppo I : ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive; - serie III : comprende i composti in cui la cancerogenicità è stata evidenziata in più esperimenti su una specie di mammiferi. Agente chimico presente nell’elenco dell’Allegato VIII-quinquies del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. Art. 72-novies (Divieti) – comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies. Art. 72-novies (Divieti) – comma 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. Per questo agente il limite di concentrazione per l’esenzione è lo 0,1% in peso.