Isobutano (contenente > = 0,1% butadiene)

Ultimo aggiornamento: 08/03/2023

Codice CAS
75-28-5
Numero EINECS
200-857-2
Classe IARC
nc
Formula bruta
C4H10
Famiglia chimica
Idrocarburi alifatici
Classificazione CLP
Sinonimi

Isobutane; 1,1-dimethylethane; 2-methylpropane; Iso-butane; Isobutane (dot); Trimethylmethane; Isobutano; Isobutano (contenente > =1%butadiene).

Utilizzi della sostanza

Viene utilizzato come additivo nelle benzine per controllarne la volatilità, come alchilante per olefine per ottenere idrocarburi utilizzati per aumentare il numero di ottano nelle benzine, come intermedio chimico per sintesi organiche, come propellente per aerosol, come reagente nella produzione di propilene ossido, come refrigerante, per ottenere gomma sintetica e per la calibrazione degli strumenti.

Elenco lavorazioni collegate
Riscontri
LavorazioniLetteraturaCampionamentiRegistri di patologiaSIREPDitte e addetti
Costruzione di apparecchi di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento.   
Distributori di carburante, autorimesse.   
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.   
Industria petrolchimica.   
Laboratori di analisi.   
Lavorazione della gomma greggia.   
Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche.   
Magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche.   
Produzione di elettrodomestici.   
Produzione di esplosivi da scoppio e da lancio; propellenti.   
Produzione di gomma sintetica.   
Grafici ditte e addetti
Valori Limite di Soglia
Threshold Limit Value (TLV)

10 h-TWA 800 ppm (NIOSH)

Riferimenti bibliografici


Hazardous Substances Data Bank (HSDB).
American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Note aggiuntive

La CEE associa alla classificazione le seguenti note: NOTA C Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica, sia come miscela di più isomeri. Pertanto nell'allegato I viene talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo: "xilenolo". In questo caso, il fabbricante o qualsiasi altra persona che immette tale sostanza sul mercato deve specificare sull'etichetta se si tratta di un isomero specifico a) o di una miscela di isomeri b). Esempi: a) 2, 4-dimetilfenolo; b) xilenolo (miscela di isomeri). NOTA S Per questa sostanza non è obbligatoria l'etichetta prescritta all'articolo 23. Cfr. sezione 8 dell'allegato VI.

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