Combustibile diesel n° 2

Ultimo aggiornamento: 08/06/2020

Codice CAS
68476-34-6
Numero EINECS
270-676-1
Classe IARC
nc
Famiglia chimica
Idrocarburi
Classificazione CLP
Sinonimi

Diesel fuel no. 2; No. 2 diesel fuel; Diesel fuel; Diesel fuel oil no. 2; Diesel oil no. 2.

Organi bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. L'evidenza di cancerogenicità è limitata anche sugli animali.

Utilizzi della sostanza

Utilizzato come combustibile per mezzi di trasporto, in particolare per locomotive ferroviarie, camion, imbarcazioni.

Elenco lavorazioni collegate
Riscontri
LavorazioniLetteraturaCampionamentiRegistri di patologiaSIREPDitte e addetti
Distributori di carburante, autorimesse.   
Industria dei prodotti chimici ottenuti prevalentemente con un processo di distillazione.   
Industria petrolchimica.   
Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche.   
Magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche.   
Officine meccaniche in genere.   
Servizi generali dell'industria petrolchimica.   
Trasporti per vie d'acqua interne con imbarcazioni.   
Trasporti su binari.   
Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio.   
Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore.   
Grafici ditte e addetti
Riferimenti bibliografici

National Library of Medicine,
(TOXNET - Toxicology Data Network); Monografie IARC Vol. 45 (1989) (p. 219).
American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Note aggiuntive

La CE attribuisce alla miscela la seguente denominazione: combustibili, diesel n.2; Gasolio-non specificato[olio combustibile distillato avente viscosità da un minimo di 32,6 SUS a 37,7°C a un massimo di 40,1 SUS a 37,7°C.] La CE associa alla classificazione la seguente nota: NOTA H: "La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la o le proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, in combinazione con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all'articolo 6 della presente direttiva relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale dev'essere conforme ai requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della presente direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all'allegato I."

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