La CEE associa alla classificazione di cancerogenicità le seguenti note H e P: Nota H: La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la o le proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, in combinazione con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all'articolo 6 della presente direttiva relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale dev'essere conforme ai requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della presente direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all'allegato I. Nota P: "La classificazione cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1% di benzene. Se la sostanza è cancerogena occorre anche la nota E". Testo nota E: "Alle sostanze aventi effetti specifici sulla salute delle persone, classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo produttivo, appartenenti alle categorie 1 o 2, viene attribuita la nota E se esse sono classificate come altamente tossiche (T+), tossiche (T), o nocive (Xn). Per dette sostanze, le frasi di rischio R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39; R 40 ed R 48 e tutte le combinazioni di queste frasi di rischio devono essere precedute dalla parola "anche"."