La CEE associa alla classificazione di cancerogenicità le seguenti note: NOTA H: "La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la o le proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, in combinazione con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all'articolo 6 della presente direttiva relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale dev'essere conforme ai requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della presente direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all'allegato I." NOTA P: "La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1% di peso/peso (Einecs n° 200-753-7). Se la sostanza è classificata come cancerogena, è necessaria anche la nota E. Se la sostanza non è classificata come cancerogena, devono almeno comparire le frasi S (2-)23-24-62. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal dal petrolio contenute nell'allegato I."