Isoottanoato di nichel(II)

Ultimo aggiornamento: 24/06/2025

Codice CAS
29317-63-3
Numero EINECS
249-555-2
Classe IARC
nc
Formula bruta
C8H16 O2 . 1/2 Ni
Famiglia chimica
Composti del nichel
Classificazione CLP
Sinonimi

nickel(II) isooctanoate; EINECS 249-555-2 .

Regolamento REACH
  • Sostanza soggetta a restrizioni secondo l’Allegato XVII in base all’appartenenza alla classe "Nickel e i suoi composti".

Valori Limite di Soglia

Vedi TLV della classe di appartenenza non disponibile

Riferimenti bibliografici

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Note aggiuntive
Nota E Le sostanze con effetti specifici sulla salute umana (v. capitolo 4 dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE) classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2 sono accompagnate dalla Nota E se sono classificate anche come molto tossiche (T+), tossiche (T) o nocive (Xn). Per tali sostanze, le frasi di rischio R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (nocivo), R48, R65 e tutte le combinazioni di tali frasi devono essere precedute dalla parola «anche». (tabella 3.2) Nota H La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le proprietà pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione con la classe o le classi di pericolo e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative a fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si applicano a tutte le altre classi e categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di esposizione o la natura degli effetti determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la natura degli effetti non ancora considerate. L’etichetta finale deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 17 e della sezione 1.2 dell’allegato I. La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la proprietà o le proprietà pericolose specificate dalla frase o dalle frasi di rischio, in combinazione con la categoria o le categorie di pericolo indicate. Il fabbricante, l'importatore e l'utilizzatore a valle della sostanza sono tenuti ad effettuare una ricerca per essere al corrente dei dati pertinenti e accessibili esistenti su tutte le altre proprietà per classificare ed etichettare la sostanza. L'etichetta finale dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 7 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. (tabella 3.2)
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