Isoottanoato di nichel

Ultimo aggiornamento: 08/06/2020

Codice CAS
27637-46-3
Numero EINECS
248-585-3
Classe IARC
nc
Formula bruta
C8-H16-O2.x-Ni
Famiglia chimica
Composti del nichel
Classificazione CLP
Sinonimi

EINECS 248-585-3; nickel isooctanoate.

Regolamento REACH
  • Sostanza soggetta a restrizioni secondo l’Allegato XVII in base all’appartenenza alla classe "Nickel e i suoi composti".

Riferimenti bibliografici
National Library of Medicine.
(TOXNET - Toxicology Data Network).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Note aggiuntive
Nota E Le sostanze con effetti specifici sulla salute umana (v. capitolo 4 dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE) classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2 sono accompagnate dalla Nota E se sono classificate anche come molto tossiche (T+), tossiche (T) o nocive (Xn). Per tali sostanze, le frasi di rischio R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (nocivo), R48, R65 e tutte le combinazioni di tali frasi devono essere precedute dalla parola «anche». (tabella 3.2) Nota H La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le proprietà pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione con la classe o le classi di pericolo e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative a fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si applicano a tutte le altre classi e categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di esposizione o la natura degli effetti determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la natura degli effetti non ancora considerate. L’etichetta finale deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 17 e della sezione 1.2 dell’allegato I. La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la proprietà o le proprietà pericolose specificate dalla frase o dalle frasi di rischio, in combinazione con la categoria o le categorie di pericolo indicate. Il fabbricante, l'importatore e l'utilizzatore a valle della sostanza sono tenuti ad effettuare una ricerca per essere al corrente dei dati pertinenti e accessibili esistenti su tutte le altre proprietà per classificare ed etichettare la sostanza. L'etichetta finale dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 7 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. (tabella 3.2)
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