Sinonimi
4-aminobifenile; 4-aminodifenile; 4-aminodiphenil; 4-bifenilamina; 4-biphenylamine; Bifenilamina; Biphelamine; P-amonodifenile; P-aminodiphenyl; P-biphenylamine; P-fenilanilina; P-phenylaniline; Paraaminobifenile; Paraaminodifenile; Paraaminodiphenyl; Xenylamine; (1,1-biphenyl)-4-amine.
Organi bersaglio
E' documentata la relazione causale nell'uomo tra esposizione al 4-amminodifenile e il cancro della vescica. In uno studio condotto su 541 uomini esposti all'agente cancerogeno e sorvegliati per 14 anni mediante analisi cliniche e di laboratorio, è stato diagnosticato il carcinoma della vescica urinaria in 43 casi.
Evidenza sufficiente
Regolamento REACH
- La sostanza è stata inclusa nella "Candidate List" delle sostanze potenzialmente soggette al processo di autorizzazione.
Data di inclusione: 19 dicembre 2012 Sostanza soggetta a restrizioni secondo l’ Allegato XVII
Documentazione di supporto prodotta dall'ECHA (European Chemical Agency).
Utilizzi della sostanza
Il potenziale di esposizione occupazionale è oggi basso perché non ha uso commerciale. Non è prodotto commercialmente negli Stati Uniti dalla metà degli anni 50; era presente in un colorante farmaceutico/cosmetico (Yellow no. 1) la cui produzione è cessata negli ultimi anni 70. Oggi è usato solamente in laboratori di ricerca. Storicamente è stato usato come antiossidante della gomma, come intermedio nella produzione di coloranti e conservanti del legno, per la determinazione dei solfati, per il trattamento esterno di certe infestazioni del bestiame, come stabilizzante degli esplosivi nitrocellulosici.
Elenco lavorazioni collegate
Riferimenti bibliografici
Monografie IARC Vol. 1 (1972); Suppl. 7 (1987) (p. 91); Vol. 99 (2010); Vol. 100F (2012).
American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.
Note aggiuntive
Presente nella sintesi dell'anilina; contenuto in quantità apprezzabile come impurezza nella difenilammina. Agente chimico presente nell’elenco dell’Allegato VIII-quinquies del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. Art. 72-novies (Divieti) – comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies. Art. 72-novies (Divieti) – comma 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. Per questo agente il limite di concentrazione per l’esenzione è lo 0,1% in peso. La CEE associa alla classificazione la seguente nota: NOTA E: Alle sostanze aventi effetti specifici sulla salute delle persone (cfr. capitolo 4 dell'allegato VI), classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo, appartenenti alle categorie 1 o 2, viene attribuita la nota E se sono classificate anche come altamente tossiche (T+), tossiche (T), o nocive (Xn). Per dette sostanze, le fasi di rischio R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 e R 65 e tutte le combinazioni di questi frasi di rischio devono essere precedute dalla parola "anche". Esempi: R 45-23 " Può causare il cancro. Anche tossico per inalazione" R 46-27/28 "Può causare danni genetici ereditari. Anche altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione"