Olio combustibile n.4

Ultimo aggiornamento: 08/06/2020

Codice CAS
68476-31-3
Numero EINECS
270-673-5
Classe IARC
2B
Famiglia chimica
Idrocarburi
Classificazione CLP
Sinonimi

Fuel oil, no.4.

Utilizzi della sostanza

Combustibile per aziende di produzione energia elettrica, industria marittima, impianti industriali. Utilizzato: nell'industria petrolifera per la produzione di vapore, per riscaldamento, per ottenere acqua calda, come componente di asfalti e cementi.

Elenco lavorazioni collegate
Riscontri
LavorazioniLetteraturaCampionamentiRegistri di patologiaSIREPDitte e addetti
Centrali ed impianti di produzione dell'energia elettrica.   
Industria petrolchimica.   
Lavorazione e trasformazione di rocce asfaltiche e/o bituminose.   
Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche.   
Magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche.   
Produzione di leganti minerali, di argille espanse, di vermiculiti e perliti.   
Servizi generali dell'industria petrolchimica.   
Trasformazione, riparazione, manutenzione, disarmo e demolizione di navi ed imbarcazioni.   
Grafici ditte e addetti
Riferimenti bibliografici


American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Note aggiuntive

Nella tabella componenti vengono riportati solo gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) di cui è stata riscontrata la presenza nella maggior parte dei combustibili analizzati. La CEE associa alla classificazione la seguente nota: NOTA H: "La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la o le proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, in combinazione con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all'articolo 6 della presente direttiva relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale dev'essere conforme ai requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della presente direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all'allegato I."

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