Utilizzati come: additivi alimentari, costituenti di adesivi che possono venire a contatto con i cibi, costituenti di imballaggi per cibi, costituenti di carte e cartoni in contatto con i cibi, lubrificanti per macchinari in contatto con i cibi, additivi per farmaci, additivi inerti per pesticidi.
NOTE RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE CEE. Nota H. "La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la o le proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, in combinazione con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all'articolo 6 della presente direttiva relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale dev'essere conforme ai requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della presente direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all'allegato I." Nota N. "La classificazione cancerogeno non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'allegato I." Nel Regno Unito è proibito l'uso degli oli minerali come additivi alimentari dal 1966. In Germania è consentito l'uso degli oli minerali come additivi alimentari solo nel caso in cui la concentrazione di Benzo[a]pirene non superi 0,1 mg/Kg e non si abbia emissione a 254 nanometri.