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Matline

Contenuti

In quest’area del sito puoi trovare tutte le informazioni necessarie per essere in grado di  esplorare tutti i dati presenti nella matrice MATLINE.

Percorsi di ricerca

Mappa delle funzionalità di matline

Descrizione scheda
Scheda completa dell’agente cancerogeno
Per l’agente selezionato la scheda riporta una serie di informazioni sintetiche relative a:
  • – identificazione univoca dell’agente (denominazione, sinonimi, formula bruta, codice CAS)
  • – appartenenza ad una specifica famiglia chimica (famiglia chimica)
  • – classificazione attribuita dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro e dalla Comunità Europea (classe IARC, classe CE)
  • – specifica attività cancerogena sull’uomo, quando dimostrata, o sull’animale (organo bersaglio)
  • – uso specifico e tipi di aziende in cui l’agente può trovarsi come materia prima, intermedio,contaminante o prodotto finito (utilizzo, tipologia di azienda)
  • – valori limite di esposizione in ambito occupazionale (Valori Limite di Soglia)
  • – indicazione degli IBE (Indici Biologici di Esposizione)
  • – fonti utilizzate per reperire le informazioni (riferimenti bibliografici)
  • – data dell’ultima modifica effettuata (ultima modifica)

Dall’ultima casella della scheda è possibile accedere all’elenco delle lavorazioni industriali in cui l’agente è potenzialmente presente.

Scheda completa della CLASSE di agenti cancerogeni

La CLASSE raggruppa agenti chimici con proprietà chimiche e fisiche simili destinati, nella maggior parte dei casi, agli stessi usi industriali.
Per la CLASSE selezionata la scheda riporta una serie di informazioni sintetiche relative a:

  • – identificazione univoca della CLASSE (denominazione, sinonimi, codice CAS)
  • – descrizione discorsiva delle caratteristiche chimiche, tossicologiche e tecnologiche (caratteristiche generali)
  • – elenco degli agenti appartenenti alla CLASSE (agenti)
  • – appartenenza ad una specifica famiglia chimica (famiglia chimica)
  • – classificazione attribuita dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro e dalla Comunità Europea (classe IARC, classe CE)
  • – fonti utilizzate per reperire le informazioni (riferimenti bibliografici)
  • – data dell’ultima modifica effettuata (ultima modifica)

Nella scheda CLASSE visualizzata dall’utente compaiono solo le voci cui sono collegate delle informazioni; le altre voci non sono visualizzate poiché alcune informazioni/attribuzioni come il codice CAS o la classificazione CE non sono ottenibili per alcune classi considerate (ad esempio le fuliggini).

Questa necessità evidenzia la scelta dei compilatori di inserire nella categoria CLASSI anche dei termini non rigorosi dal punto di vista chimico ma utili a guidare l’utente non addetto ai lavori al reperimento delle informazioni cercate.

Organo bersaglio (e tipologie)

In questa sezione si riporta una sintesi dei dati disponibili per la valutazione di cancerogenicità dell’agente in esame. La fonte principale è costituita dalle Monografie pubblicate dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro. Vengono riportati, se disponibili, gli esiti di studi caso-controllo e di coorte sui lavoratori esposti esaminati dalla IARC.

In assenza di studi sull’uomo sono riferiti gli esiti degli studi effettuati sugli animali da esperimento. Occorre specificare, a questo proposito, che nonostante non via sia certezza che una sostanza in grado di provocare tumore nell’animale sia in grado di svolgere la stessa azione anche nell’uomo, è biologicamente plausibile e prudente, in caso di sufficiente evidenza nell’animale, considerare un rischio di cancerogenicità anche per l’uomo.

Si precisa che ad alcuni agenti cancerogeni risulta possibile associare solo tipologie di tumori e non specifici organi bersaglio.

Ad esempio i sarcomi dei tessuti molli per la diossina o i tumori del sistema emolinfopoietico per il benzene.

Ditte e addetti per regione

MATline permette, partendo dalla scheda della sostanza e da tutte le pagine interne in cui è disponibile l’icona , di visualizzare 2 istogrammi, uno con il numero di ditte per regione e uno con il numero di addetti di una singola lavorazione. È inoltre possibile, cliccando l’icona disponibile accanto ai nomi delle sostanze, visualizzare gli istogrammi con il numero di ditte e il numero di addetti relativi alla somma di tutte le lavorazioni in cui la specifica sostanza può essere presente. In entrambi i casi i dati che permettono di costruire gli istogrammi possono essere esportati in formato Excel.

I dati si riferiscono alle ditte assicurate a Inail attive e il numero di addetti è stimato a partire dalle masse salariali assicurate. Dall’aggiornamento del 2015 di MATline sono inseriti gli addetti ad esclusione degli assicurati alla voce di tariffa 0722 (personale che fa uso di videoterminali e macchine da ufficio). Questa esclusione dovrebbe migliorare la stima degli esposti alle sostanze inserite.

Classificazione ed etichettatura
Classificazione IARC

In questa sezione è riportata la classificazione di cancerogenicità attribuita dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.

La valutazione della IARC è basata sull’evidenza di cancerogenicità sull’uomo, ove siano disponibili dati epidemiologici, e sugli animali da esperimento, valutate separatamente.

In particolare sono definite 5 categorie:

  • – Gruppo 1: cancerogeni per l’uomo
  • – Gruppo 2A: probabili cancerogeni per l’uomo
  • – Gruppo 2B: possibili cancerogeni per l’uomo
  • – Gruppo 3: agenti non classificabili per la cancerogenicità nell’uomo
  • – Gruppo 4: agenti probabilmente non cancerogeni per l’uomo

Per maggiori dettagli è possibile consultare il documento IARC “Preamble to the IARC Monographs” che descrive gli obiettivi, i principi e le procedure utilizzate nello sviluppo di una Monografia e le tipologie di evidenze scientifiche considerate e dei criteri che guidano le valutazioni.

 
Classificazione CE (CLP n. 1272/2008)

Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore negli Stati membri il “REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006″ (CLP – Classification, labelling and packaging).
Il Regolamento è una revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi. Il Regolamento riprende i principi del Globally Harmonized System definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite indirizzato verso una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.
Il Regolamento si riferisce a tutte le sostanze chimiche e le miscele, anche ai biocidi e gli antiparassitari, che dovranno quindi essere classificati ed etichettati secondo i nuovi criteri.

Prevede che le sostanze siano riclassificate e rietichettate entro il 1° dicembre 2010 e le miscele entro il 1° giugno 2015.

A partire da questa data il sistema CLP è diventato completamente obbligatorio e sono abrogate le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Sono previste 9 tipologie di pittogrammi:

  • – 5 pittogrammi di pericolo fisico
  • – 3 pittogrammi di pericolo per salute
  • – 1 pittogramma di pericolo ambiente

Elenco e significato dei pittogrammi

Le indicazioni di pericolo H (Hazard statements) rappresentano indicazioni di pericolo relative a sostanze chimiche e sostituiscono le frasi R delle precedenti direttive europee abrogate dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Regolamento REACH

REACH significa Registration, Evaluation, Authorisation of Chemical ed è l’acronimo usato dalla Comunità Europea per descrivere il nuovo sistema di regolamentazione delle sostanze chimiche entrato in vigore il 1 giugno 2007. L’obiettivo generale del Regolamento REACH è la creazione di un “sistema unico” ed efficace di gestione del rischio delle sostanze chimiche, attraverso:

  • – registrazione delle sostanze prodotte e/o importate in quantità > 1 tonnellata/anno
  • – valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo pro-attivo dell’industria)
  • – Autorizzazione delle “sostanze estremamente problematiche” per usi specifici
  • – mantenimento dell’attuale sistema delle Restrizioni
  • – creazione di un’Agenzia europea

Nel campo Regolamento REACH sono segnalate quelle sostanze incluse nella “Candidate List“, quelle nell’ “Allegato XIV”, sostanze soggette ad autorizzazione e quelle nell’ “Allegato XVII”, sostanze soggette a restrizione.
Le sostanze comprese nella Candidate List sono quelle identificate dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Chimica (ECHA) come sostanze estremamente preoccupanti. All’interno di questa lista l’ECHA seleziona quelle prioritarie sulla base di criteri stabiliti dall’Agenzia stessa. Quelle individuate come prioritarie, sono successivamente sottoposte ad un processo di revisione da parte della Comunità Europea, al termine del quale sono pubblicate nell’Allegato XIV del Regolamento.

Queste sostanze sono soggette ad autorizzazione, ovvero se una determinata azienda vuole continuare ad utilizzare una sostanze deve presentare richiesta all’ECHA. Se un’azienda chiede l’autorizzazione a usare una sostanza inclusa nell’allegato XIV, per uno o più usi specifici, deve documentare di essere in grado di garantire un “controllo adeguato” dei rischi di tale sostanza. Se tale controllo non è possibile può ugualmente presentare un’analisi socio-economica per dimostrare che i benefici derivanti dall’uso della sostanza prevalgono sui rischi; tale analisi deve comprendere l’esame dell’eventuale disponibilità di sostanze o tecnologie alternative. L’istruttoria è realizzata dall’Agenzia e l’autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione sulla base dei pareri dei Comitati dell’Agenzia e con procedura di Comitato (voto degli Stati membri a maggioranza qualificata). L’autorizzazione è sempre concessa per un periodo determinato (stabilito caso per caso). Qualora siano disponibili sostanze o tecnologie alternative, deve essere previsto un piano di sostituzione. Le attività di ricerca e sviluppo volte ad individuare sostituti sono prese in considerazione ai fini della autorizzazione.

Le sostanze inserite nell’Allegato XVII sono quelle per cui esiste una restrizioni d’uso. Questo allegato ingloba tutte le restrizioni già presenti prima dell’entrata in vigore del regolamento REACH.

Per maggiori informazioni Agenzia Europea per la Sicurezza Chimica (ECHA)

Valori limite
Valori Limite di Soglia

In questa sezione vengono riportati i valori limite di esposizione in ambiente di lavoro.

I Threshold Limit Values (TLV) si riferiscono alla concentrazione dell’inquinante in atmosfera e rappresentano la condizione per cui la maggior parte dei lavoratori esposta in modo continuo all’inquinante non sviluppa patologie.

I TLV si basano su informazioni provenienti da esperimenti industriali, da studi epidemiologici sull’uomo, da studi sperimentali su animali e, quando possibile dalla combinazione dei tre.

Sono previste tre categorie di TLV. Il TLV-TWA (Time Weighted Average) rappresenta la concentrazione media di inquinante ponderata nel tempo riferita ad una giornata lavorativa di 8 ore ed a una settimana di 40 ore a cui un lavoratore può essere esposto in modo continuo senza sviluppare patologie. Il TLV-STEL (Short Term Exposure Limit) rappresenta una concentrazione TWA di 15 minuti che non deve essere superata in qualsiasi momento durante la giornata lavorativa. Il TLV-C (Ceiling) rappresenta la concentrazione che non deve essere mai superata durante qualsiasi momento dell’attività lavorativa.

In questa sezione sono riportati i valori limiti di esposizione stabiliti dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) e dall’ Occupational and Safety Health Administration (OSHA).

Si tratta rispettivamente dei Reccomended Exposure Level (REL) e dei Permissibile Exposure Level (PEL).

Nel caso in cui siano stati definiti, vengono riportati i limiti di riferimento della Comunità Europea e quelli sanciti dalla normativa italiana.

Indici Biologici di Esposizione

In questa sezione sono riportati, quando definiti, gli IBE cioè gli Indici Biologici di Esposizione.
Il monitoraggio dell’aria fornisce indicazioni circa la potenziale esposizione per inalazione di una sostanza da parte di un lavoratore; gli IBE rappresentano un indice dell’introduzione di tale sostanza nell’organismo e i valori del livello dell’indicatore biologico che è possibile riscontrare in campioni prelevati su lavoratori sani esposti a livelli di concentrazione nell’aria dell’ordine di grandezza dei TLV-TWA. L’indicatore per l’IBE può essere la stessa sostanza chimica, uno o più metaboliti, una caratteristica variazione biochimica reversibile indotta dalla sostanza. Nella maggior parte dei casi il campione per il monitoraggio biologico è l’urina, il sangue o l’aria espirata.
Gli IBE si applicano ad esposizioni di 8 ore, per 5 giorni alla settimana. Non rappresentano linee rigide di demarcazione fra concentrazioni sicure e concentrazioni pericolose e non rappresentano un indice di tossicità; il loro utilizzo è destinato esclusivamente a igienisti industriali qualificati.

Aggiornamento dei dati

Il regolamento europeo CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) – (CE) 1272/2008
Classificazione delle sostanze e delle miscele – ECHA (europa.eu)

Regolamento REACH – sostanze presenti nella “Candidate list”
2023

Regolamento REACH – sostanze presenti presenti nell’allegato XVII
2023 (Reg 2021/2030)

Regolamento REACH – sostanze presenti presenti nell’allegato XIV
2023 (Reg. 2022/586)

Valori limite di soglia – Occupational Exposure Limit (OEL)
Dicembre 2022

Monografie IARC
Vol.131, 2023

Dati INAIL per ditte/addetti
31 dicembre 2016

Registro dei Tumori Naso-Sinusali COR-TUNS dgr Regione Piemonte n.24-660 del 27/09/2010
2014

Registro Mesoteliomi Maligni del Piemonte – ReNaM
2017

Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale – SIREP
1994-2002

Validazione delle sostanze

Le informazioni contenute in MATline sulla presenza di sostanze cancerogene in specifiche attività lavorative derivano da fonti bibliografiche. Le sostanze considerate potrebbero non essere più in uso o essere utilizzate in realtà diverse da quelle descritte. È anche possibile che le fonti bibliografiche consultate non riportino tutte le lavorazioni in cui una sostanza cancerogena è realmente utilizzata. Diventa in questo caso di estremo interesse poter arricchire i dati bibliografici con quelli rilevati in azienda o derivanti da altre fonti come i registri di patologia, contestualizzando peraltro l’uso di un determinato cancerogeno in una determinata regione e in determinato periodo.

Oltre a validazioni ottenute da campionamenti ambientali o personali effettuati in azienda, MATline riporta validazioni derivanti da due registri di patologia e un registro di lavoratori esposti a cancerogeni:

  • – Registro dei Tumori Naso-Sinusali COR-TUNS (per le sostanze cancerogene polvere di legno, polvere di cuoio, formaldeide e silice cristallina)
  • – Registro Mesoteliomi Maligni del Piemonte – ReNaM (per amianto e alcune specie di minerali appartenenti alla classe amianto)
  • – Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale – SIREP relativo ai registri dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene. INAIL – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale


Possono contribuire alla validazione di MATline gli operatori che si occupano di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, i medici del lavoro, le figure preposte alla sicurezza in azienda e, in generale, tutti coloro che sono in possesso di dati che accertino la presenza di una sostanza chimica all’interno di una specifica lavorazione.
Una volta ottenute le credenziali di accesso, l’utente sarà guidato nell’inserimento di una serie di informazioni sulla sostanza, sull’attività lavorativa coinvolta, sui dati di campionamento eventualmente disponibili.
Se la sostanza è presente in MATline, al termine della validazione e dopo un controllo di conformità da parte degli operatori DoRS, la scheda della specifica sostanza riporterà una a fianco della specifica lavorazione collegata.
Chi consulta MATline, cliccando sulla potrà verificare le fonti da cui derivano i dati della validazione.

Per validare le associazioni sostanza-lavorazione occorre inserire almeno i seguenti dati che saranno visibili agli utenti di MATline:

  • – Nome della sostanza
  • – Regione di appartenenza dell’azienda
  • – Nome della lavorazione
  • – Anno in cui è stata rilevata la presenza della sostanza nell’azienda


Le altre informazioni sono facoltative e possono essere inserite dal compilatore per arricchire il proprio data-base. Il sistema di validazione, infatti, dà anche la possibilità di creare un proprio archivio di dati che potranno essere consultati, gestiti e modificati solo dal compilatore accedendo all’area di validazione con la propria user e password.

Per sfruttare al meglio questa funzionalità e fornire uno strumento di archiviazione fruibile online, è possibile inserire dati rilevati in azienda anche riferiti a sostanze non cancerogene. In questo caso, ovviamente, l’inserimento non produrrà una validazione di MATline ma andrà ad arricchire il data-base del compilatore.

Per ottenere le credenziali di accesso all’area riservata occorre seguire le indicazioni riportate qui.

Dors si riserva la possibilità di utilizzare in forma aggregata i dati facoltativi inseriti dai compilatori.